Deducibilità delle spese di salute e sicurezza dal reddito di impresa

La deducibilità dal reddito di impresa delle spese di salute e sicurezza del lavoro obbligatorie è disciplinata dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

In generale, le spese di salute e sicurezza del lavoro obbligatorie sono deducibili dal reddito di impresa nel limite del 100% del loro ammontare.

Rientrano tra le spese di salute e sicurezza del lavoro obbligatorie:

  • Le spese per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  • Le spese per la manutenzione e la riparazione dei dispositivi di sicurezza;
  • Le spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Le spese per la valutazione dei rischi.

Per poter essere dedotte, le spese di salute e sicurezza del lavoro devono essere:

  • Sostenute in modo obbligatorio per legge o per regolamento;
  • Documentate con fatture o ricevute fiscali;
  • Pagate con mezzi tracciabili.

Le spese non deducibili dal reddito di impresa sono:

  • Le spese per la mensa aziendale;
  • Le spese per l’abbigliamento di lavoro;
  • Le spese per le attività sportive e ricreative dei lavoratori.

In alcuni casi, le spese di salute e sicurezza del lavoro possono essere considerate anche un costo per il lavoro e, come tali, possono essere oggetto di contributi previdenziali e assistenziali.

Esempio:

Un’impresa edile sostiene una spesa di 10.000 euro per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. La spesa è obbligatoria per legge e la fattura è stata regolarmente pagata con bonifico bancario. L’impresa può dedurre la spesa dal reddito di impresa nel limite del 100% del suo ammontare, ossia per 10.000 euro.

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